Tesseramento allenatori o allenatrici esonerati entro il 30 Novembre

RI-TESSERAMENTO ALLENATORI – PROTOCOLLO DI INTESA FIGC LND AIAC

Ri-tesseramento allenatori esonerati prima del 30 novembre: chiarimenti in merito al protocollo d’intesa

Come indicato nel Comunicato Ufficiale LND n.108 del 13 ottobre scorso, l’intesa tra la Lega stessa con la FIGC e l’AIAC consente in deroga la possibilità ad allenatori e allenatrici esonerati prima del 30 novembre di tesserarsi e svolgere attività per un’altra Società nel corso della stessa stagione, a condizione che quest’ultima partecipi ad un girone o ad un campionato diverso da quello in cui partecipava la Società che ha esonerato il tecnico.

Di seguito 5 risposte alle domande più comuni:

  • Mi sono dimesso dalla Società prima del 30 novembre, posso tesserarmi per un’altra Società?

Il presupposto fondamentale per il ri-tesseramento è l’esonero dell’allenatore  o allenatrice da parte della Società. Solo in caso di esonero potrà essere tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva.

  • La Società mi ha esonerato, come posso sciogliermi dall’Accordo Economico stipulato?

È possibile inviare una comunicazione di recesso alla società, in alternativa si può risolvere consensualmente l’accordo sottoscritto con la società; i portali di Settore Tecnico, LND e AIAC pubblicheranno, per comodità, i fac-simile di recesso e di risoluzione consensuale.

  • Sono stato esonerato prima del 30 novembre, ho l’obbligo di effettuare immediatamente un nuovo tesseramento per un’altra Società oppure posso tesserarmi entro la stessa stagione sportiva dell’esonero?

Il presupposto fondamentale per l’operatività della norma è la sussistenza di un esonero prima del 30 novembre; l’ulteriore tesseramento può essere fatto in qualunque momento della Stagione Sportiva.

  • A seguito dell’esonero prima del 30 novembre, ho esercitato il recesso dall’accordo economico o ho concluso una risoluzione consensuale: quali corrispettivi mi spettano?

Fatta salva l’eventuale contestazione da parte della società, sono richiedibili i corrispettivi maturati sino alla data di scioglimento del rapporto.

  • Nel caso di plurimi esoneri prima del 30 novembre, sono consentiti tesseramenti ulteriori?

Sì.

Rif. ARTICOLO SUL SITO della LND sez. SERVIZI.

Sperando di aver aiutato e chiarito alcuni aspetti, un saluto da tutto il Team de IL PORTALE DILETTANTI.

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