adempimenti E ASPETTO FINANZIARIO NEL CALCIO DiLETTANTI

2023 - L' aspetto finanziario

Le principali novità della riforma nello sport e nel calcio dilettanti

Nuovi adempimenti, regole per il lavoro, trattamento fiscale dopo l’approvazione del decreto correttivo della riforma dello Sport

Con la pubblicazione del “decreto correttivo” Decreto legislativo 05/10/2022 n. 163 ” rif. Gazzetta Ufficiale avvenuta lo scorso novembre, la Riforma dello sport è ormai definitiva e entrerà in vigore come noto a gennaio 2023.

Il decreto correttivo è intervenuto  pesantemente sul d.lgs. 36 2022,soprattutto in materia di lavoro sportivo dilettantistico e di disciplina dilettantistica.

Le principali novità:

•  i collaboratori potranno assumere solo due ruoli alternativi:

  1. volontario (che può percepire solo rimborsi spese) 
  2. lavoratore sportivo. 

•    Il lavoratore sportivo  potrà essere atleta, allenatore, direttore tecnico o sportivo, preparatore atletico,  collaboratori e tecnico amministrativo oltre a figure che gli enti affilianti procederanno ad individuare e il suo lavoro potrà avere natura subordinata, autonoma o di co.co.co. 

•    A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. 

•    Esisteranno:

  1. società sportive professionistiche (con scopo di lucro)
  2. associazioni e società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro)

•    Nel settore dilettantistico le prestazioni possono essere nella forma  di  co.co.co.”  con durata delle prestazioni non superiore le 18 ore settimanali (gare escluse).

•    Nel settore professionistico il rapporto di lavoro ordinario sarà quello subordinato.

•    Per tutti e due i settori per quanto concerne la formazione sarà possibile stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età.

A) Adempimenti per le ASD e il nuovo registro nazionale

Per semplificare gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro si prevede una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla loro gestione , attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che:

  • raccoglie   i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – nella forma del contratto di co.co.co e  comprenderà anche le comunicazioni obbligatorie all’INPS e all’INAIL
  • la comunicazione  al Registro sostituisce la comunicazione al centro per l’impiego;
  • nel registro ci sarà modo di generare il modello F24 per i versamenti contributivi  per compensi sopra i 5mila euro
  •    non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
  •    non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino)  per compensi annuali inferiori a euro 15.000,00. 
  • Anche la certificazione Unica   potrà essere predisposta tramite Registro mentre l’invio telematico del file  all’Agenzia sarà a cura dell’intermediario abilitato.
B)Previdenza e Fisco lavoro sportivo dilettantistico

La disciplina contributiva e fiscale per le società sportive dilettanti verso i lavoratori ha 3 fasce:

(per permettere al datore di lavoro di conoscere il trattamento applicabile il lavoratore dovrà rilasciare una autocertificazione dichiarando i compensi percepiti nell’anno solare.)

  1. compensi inferiori a 5.000,00 euro
  2.  compensi tra 5 e 10 mila euro 
  3.  compensi di entità superiore ai 15.000,00 euro
CompensiTrattamento PrevidenzialeFiscale
Fino a € 5.000,00nessun contributonessuna imposta
Tra € 5.000,00 e € 15.000,00contribuzione ordinarianessuna imposta
Sopra € 15.000,00contribuzione ordinariaaliquote ordinarie sulla parte dei compensi
superiore alla soglia di esenzione

2022 - L' aspetto finanziario

Calcio dilettanti:

Il portaledilettanti cerca di chiarire un pò di aspetti sui compensi ricevuti dai calciatori dilettanti

La tassazione dei compensi dei Calciatori Dilettanti. La disciplina fiscale dei compensi per attività sportiva dilettantistica prevede un’esenzione da tassazione variabile a seconda del compenso percepito. Da un punto di vista previdenziale il compenso non è soggetto a contribuzione obbligatoria. Fino a 10.000 euro il reddito non concorre nel limite dei familiari a carico.

Calciatori e allenatori dilettanti come vengono tassati?

Nello sport come nel calcio non possiamo parlare di lavoro ma di rapporti di collaborazione a carattere oneroso. Si tratta di collaborazioni sia saltuarie che puntuali.

Più avanti ci occuperemo di andare a cercare di fare chiarezza sulla disciplina civilistica e fiscale legata ai compensi che sono erogati nell’esercizio di calciatore dilettante. Si tratta di compensi erogati dal Coni, Federazioni sportive italiane o qualunque società sportiva dilettante.

La normativa tributaria legata ai compensi degli sportivi dilettanti si ricava dall’art. 67, co. 1, lett. m), del DPR n. 917/86 (TUIR), il quale prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. La disciplina fiscale legata alla tassazione dei compensi percepiti come indennità e rimborsi da parte dei calciatori o allenatori dilettanti.

Inquadramento della norma: Attività dilettantistica sportiva

Il primo problema è che il legislatore ha semplicemente definito l’attività professionistica definendola come segue:

“attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguano la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.”

Viene poi ribadita anche dal D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e recepita nello statuto dell’ente. Quindi per parlare di attività sportiva professionistica ci devono essere due fattori:

1 svolgimento dell’attività a titolo oneroso, con continuità.

2 svolgimento di attività sportiva in un settore dichiarato professionistico dalla Federazione di      appartenenza.

Pertanto, per individuare le attività sportive dilettantistiche è necessario capire la differenza … si intuisce che si trova nella qualificazione dell’attività nell’ordinamento sportivo.

Un’attività a carattere oneroso e continuativa, se svolta in un settore sportivo non dichiarato professionistico dalla federazione di riferimento, deve essere considerata attività dilettantistica.

In tutti casi, quando sono presenti i caratteri dell’onerosità e della continuità della prestazione siamo di fronte ad attività sportiva dilettantistica (se la federazione sportiva non rientra tra quelle definite “professionistiche“).

Esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica

Possono usufruire del regime fiscale di tassazione legato agli sportivi dilettanti le somme corrisposte nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ovvero i compensi erogati:

1 Ai calciatori dilettanti e allenatori, ai giudici di gara, ai commissari che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, visionano o giudicano l’operato degli arbitri;

2 Alle persone che, nella qualità di dirigenti dell’associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

I compensi nei dilettanti

I compensi dei calciatori dilettanti e allenatori sono costituiti da somme concesse a loro quando per svolgere la mansione attribuita è costretto a recarsi in un Comune diverso da quello della sede di lavoro. Sono tre le diverse forme di compenso:

1 Rimborso forfettario / 2 Rimborso analitico / 3 Rimborso in forma mista.

Rimborso forfettario dilettanti

Il rimborso forfettario o indennità di trasferta è un compenso al cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa. Sostanzialmente allo sportivo viene erogato dalla società sportiva dilettantistica un compenso di natura forfettaria. Tale compenso, fiscalmente, non è soggetto a tassazione IRPEF, fino al superamento delle seguenti soglie:

  • 46,48 euro al giorno in caso di trasferta nel territorio italiano;
  • 77,47 euro per le trasferte all’estero.

In questi importi non devono essere considerate le spese di viaggio e di trasporto.

Rimborso analitico dei dilettanti

Il rimborso analitico è completamente escluso da tassazione. Al fine di poter godere della detassazione è necessario che il rimborso sia debitamente documentato con i giustificativi di spesa.

 Rimborso spese misto dei dilettanti

Il rimborso misto è il rimborso che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate. Si tratta della tipologia di rimborso più comune nella prassi delle associazioni sportive, e spesso viene rilasciato anche senza la presenza di un documento giustificativo, la ricevuta. Il regime fiscale di tassazione di questo tipo di compenso, è quella delineata di seguito.

Legge n. 205/2017 comma 358:

“Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal Coni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.”

Legge n. 205/2017 comma 359:

 “I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi [omissis].”

In pratica, i citati commi comportano quanto segue.

Tassazione IRPEF dilettanti

Le indennità, i rimborsi forfettari, i compensi e i premi percepiti dai dilettanti con rimborso misto, beneficiano della seguente tassazione secondo i seguenti criteri:

  • I primi 10.000 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Pertanto non sono soggetti a tassazione o indicazione nella dichiarazione dei redditi;
  • Sugli ulteriori 20.658,28 euro percepiti nell’anno è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai fini IRPEF. Ritenuta che ha aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale. Anche questi compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi. In pratica, su un reddito complessivo di 30.658,28 euro viene operata la ritenuta solo su 20.658,28 euro;
  • Sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (pari al primo scaglione dell’IRPEF) sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale.

La parte del reddito eccedente 30.658,28 (€ 10.000,00 + € 20.658,28), deve essere assoggettata ad IRPEF in modo ordinario in dichiarazione dei redditi. In dichiarazione, tuttavia, devono essere considerati anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo d’imposta.

Metodo di pagamento compenso ai dilettanti dalle società sportive dilettantistiche

La collaborazione coordinata e continuativa dei compensi comporta, in ogni caso, il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge. Le società dilettantistiche devono osservare i seguenti adempimenti.

La comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego / L’istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) / La predisposizione del cedolino.

Per quanto riguarda il pagamento di questi compensi è necessario rispettare i requisiti previsti , in particolare il compenso deve essere erogato tramite bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore o strumenti di pagamento elettronico o emissione di assegno cmq sempre tramite mezzi tracciabili.

Compensi per i dilettanti in dichiarazione dei redditi

Per i calciatori dilettanti o allenatori, sui compensi percepiti sino alla soglia di 10.000 euro non è prevista alcuna forma di imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Per i redditi eccedenti e sino ai 20.658,28 euro è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Tali compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi in quanto già tassati alla fonte dalla società sportiva erogante. Per i redditi eccedenti, invece, la ritenuta operata è a titolo di acconto e quindi tali redditi dovranno essere successivamente assoggettati ad IRPEF in dichiarazione redditi.

Speriamo di aver chiarito un pò di aspetti.

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