Modifica regolamento direttori sportivi calcio dilettanti

Modifica del regolamento direttori sportivi calcio dilettanti.

In data 14/7/25 è uscito il nuovo comunicato (n.20/A) della FIGC dove vengono indicate le regole e la disciplina per i direttori sportivi nel calcio italiano.

Di seguito in calce riportiamo quanto stabilito:

Art. 1
Elenco dei Direttori Sportivi

1. È istituito, presso la FIGC, l’Elenco dei Direttori Sportivi (di seguito “Elenco”).

2. La Commissione Dirigenti Sportivi, di cui all’art. 11 quinquies delle NOIF (di seguito “Commissione”),

provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dell’Elenco.

3. Il Direttore Sportivo svolge per conto delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, attività

concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo, con particolare riferimento alla gestione dei

rapporti fra società e calciatori, calciatrici o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive,

aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e calciatrici, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il

tesseramento dei tecnici, dei calciatori e delle calciatrici secondo le norme dettate dall’ordinamento della

FIGC.

4. In ambito professionistico lo svolgimento dell’attività di Direttore Sportivo deve risultare da contratto.

Art. 2
Corsi per Direttori Sportivi organizzati dal Settore Tecnico della FIGC

1. I corsi per Direttore Sportivo organizzati dal Settore Tecnico hanno cadenza ordinariamente annuale.

2. La frequenza ai corsi consente di accedere all’esame di cui al successivo art. 4.

3. La Commissione, sentito il Settore Tecnico, definisce il modello di bando e la documentazione da

allegare alla domanda di partecipazione ai corsi organizzati dal Settore Tecnico, nonché i programmi e le

modalità di svolgimento di detti corsi.

4. Il Settore Tecnico cura la pubblicazione dei bandi ed individua il corpo docente di ciascun corso.

Art. 3
Corsi per Direttori Sportivi organizzati da Enti diversi dalla FIGC

1. I corsi per Direttore Sportivo possono essere organizzati anche da Enti diversi dalla FIGC, accreditati o

non accreditati da quest’ultima.

2. La frequenza ai corsi consente di accedere all’esame di cui al successivo art. 4.

3. L’accreditamento viene rilasciato dalla Commissione, su richiesta dell’Ente interessato, a condizione che

siano rispettate le previsioni della “Procedura di accreditamento delle iniziative formative per l’accesso

all’esame a Direttore Sportivo”, approvata dalla Commissione, sentito il Settore Tecnico e pubblicata sul

sito istituzionale della FIGC.

4. La Commissione dispone la revoca dell’accreditamento qualora vengano meno le condizioni o i requisiti

previsti, previa comunicazione all’Ente interessato delle ragioni per le quali si intende procedere alla

revoca, concedendo un termine di quindici giorni per inviare eventuali osservazioni.

5. La richiesta di accreditamento non è obbligatoria. I corsi possono essere organizzati anche da Enti:

1) che non abbiano inoltrato richiesta di accreditamento o che, pur avendola inoltrata, abbiano ricevuto

dalla FIGC un riscontro negativo;

2) ai quali sia stato revocato l’accreditamento.

Art. 4
Esame per Direttore Sportivo

1. Possono partecipare all’esame presso il Settore Tecnico tutti coloro che abbiano conseguito un attestato

di frequentazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi organizzati dal Settore Tecnico o da Enti diversi

dalla FIGC, accreditati o non accreditati da quest’ultima, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento di un titolo di studio non inferiore alla licenza media superiore;

b) godimento dei diritti civili;

c) non aver riportato condanne a pene detentive, con sentenza passata in giudicato, superiori ad un anno

per delitti non colposi;

d) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti a procedura di liquidazione giudiziale;

e) non essere stati assoggettati a provvedimenti di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC.

2. L’esame per Direttore Sportivo è organizzato, ordinariamente con cadenza annuale, dal Settore Tecnico

che ne definisce, in collaborazione con le strutture federali competenti, le modalità di svolgimento e il

programma didattico.

Le date delle prove d’esame sono stabilite annualmente e pubblicate sul sito istituzionale della FIGC.

3. Il programma didattico per sostenere l’esame sarà reso noto, sul sito istituzionale della FIGC,

ordinariamente entro il 31 luglio di ciascun anno.

4. Le modalità di svolgimento della prova d’esame saranno rese note, sul sito istituzionale della FIGC,

sessanta giorni prima della data fissata per sostenere la prova stessa.

5. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 6, a seguito del superamento dell’esame, l’interessato

potrà richiedere l’iscrizione all’Elenco.

Art. 5
Commissione Esaminatrice

1. Per la valutazione della prova d’esame, è istituita una Commissione esaminatrice formata da almeno

sette componenti nominati dal Consiglio federale, all’esito di apposita procedura di manifestazione

d’interesse, pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.

2. Possono essere nominati componenti della Commissione esaminatrice coloro che abbiano maturato

una esperienza pluriennale in organizzazioni sportive ricoperto incarichi tecnico-dirigenziali o che siano in

possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-legale, economico-finanziaria o di management

dello sport.

3. La Commissione esaminatrice resta in carica due anni e non è rinnovabile per più di due volte.

4. La carica di componente della Commissione esaminatrice è incompatibile con l’incarico di componente

della Commissione Dirigenti Sportivi prevista dalle NOIF.

Art. 6
Iscrizione all’Elenco

1. L’iscrizione all’Elenco comporta l’assunzione dello status di tesserato della FIGC.

2. La domanda di iscrizione all’Elenco, da formularsi su appositi moduli federali, può essere presentata alla

Commissione da coloro che:

a) abbiano superato l’esame di cui al precedente art. 4;

b) non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 8, dichiarandone l’insussistenza;

c) attestino e comprovino il possesso dei requisiti di seguito elencati:

1. avere il godimento dei diritti civili;

2. non avere riportato condanne a pene detentive, con sentenza passata in giudicato, superiori ad un

anno, per delitti non colposi;

3. non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o non essere stati sottoposti a procedura di liquidazione

giudiziale;

4. non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC.

3. La domanda di iscrizione all’Elenco deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di

cinque anni dal superamento dell’esame. Trascorso tale termine decadenziale l’interessato potrà sostenere

una nuova prova di esame.

4. Con la domanda di iscrizione all’Elenco l’interessato deve eleggere domicilio presso un indirizzo di

posta elettronica certificata. Ogni variazione di detto indirizzo deve essere comunicata tempestivamente

alla Commissione. In caso contrario, le comunicazioni si intenderanno effettuate presso l’ultimo domicilio

fornito.

5. La Commissione comunica il provvedimento di avvenuta iscrizione all’indirizzo di posta elettronica

certificata indicato dall’interessato all’atto dell’iscrizione.

Art. 7
Sospensione e cancellazione dall’Elenco

1. La sospensione dall’Elenco è disposta dalla Commissione su richiesta motivata dell’interessato.

2. Il provvedimento di sospensione ha effetto a far data dalla comunicazione all’interessato ed è

pubblicato sul sito istituzionale della FIGC.

3. L’interessato può in qualsiasi momento richiedere il ripristino dell’iscrizione nell’Elenco.

4. La cancellazione dall’Elenco è disposta dalla Commissione nei seguenti casi:

a) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 6, comma 2;

b) sopravvenienza, in costanza di un’iscrizione attiva, di una delle cause di incompatibilità di cui al

successivo art. 8.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, la Commissione, prima di disporre la cancellazione, invia

all’interessato una comunicazione contenente le ragioni per le quali si intende procedere alla

cancellazione, concedendo un termine di quindici giorni per fornire chiarimenti o provare la regolarità

della propria posizione.

6. Il provvedimento di cancellazione ha effetto a far data dalla comunicazione da parte della Commissione

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’interessato all’atto dell’iscrizione.

Art. 8
Incompatibilità

1. L’iscrizione e la permanenza nell’Elenco sono incompatibili con la carica di componente degli organi di

controllo di società sportive, con la qualifica di agente sportivo e comunque con qualunque incarico di

mediazione e/o di assistenza nell’interesse di calciatori, calciatrici o di società, nonché con l’attività di

calciatore, calciatrice, tecnico o di tesserato di altro ruolo federale, fatto salvo quanto previsto per il

Direttore Sportivo, che abbia superato il corso per Osservatore calcistico.

2. L’incompatibilità cessa dal giorno successivo al venir meno delle condizioni di cui al precedente

comma 1.

3. I tecnici, non tesserati per alcuna società sportiva, che richiedano l’iscrizione nell’Elenco, dovranno,

previamente sospendersi dall’Albo dei Tecnici istituito presso il Settore Tecnico. La permanenza in tale

Albo, anche in assenza di esercizio effettivo dell’attività di tecnico, è condizione preclusiva all’iscrizione

nell’Elenco.

Art. 9
Efficacia dell’incarico in ambito federale

1. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la società sportiva professionistica o dilettantistica ha efficacia

nell’ordinamento federale dal momento del tesseramento.

Art. 10
Disciplina della concorrenza

1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto economico con una società sportiva

professionistica non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un

rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l’iscrizione all’Elenco, con altra società sportiva

professionistica, salvo quanto disposto dagli eventuali Accordi Collettivi o quanto disposto nei

Regolamenti delle Leghe professionistiche.

2. Il Direttore Sportivo, che abbia svolto l’incarico per una società sportiva dilettantistica, non può

svolgere, nella stessa stagione sportiva, tale attività per altra società sportiva dilettantistica partecipante

ad un campionato della medesima categoria.

Art. 11
Divieti

1. Le società sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 comma 3, devono avvalersi

esclusivamente dell’opera di soggetti iscritti all’Elenco, fatta salva la possibilità di far svolgere le predette

attività da componenti dei propri organi statutari, che abbiano il potere di rappresentare validamente e

impegnare la Società nei confronti di terzi.

Art. 12
Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti

1. Il Direttore Sportivo deve osservare le norme e i regolamenti federali, improntando in ogni occasione il

proprio operato a principi di correttezza e buona fede ed è soggetto, su deferimento della Procura

federale, alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. L’esercizio delle attività indicate all’art. 1, comma 3, in carenza di iscrizione all’Elenco comporta, su

deferimento della Procura federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale.

Norme Transitorie

I. Le società sportive dilettantistiche potranno avvalersi della attività dei Collaboratori della Gestione

Sportiva che abbiano acquisito detta qualifica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

II. Al Collaboratore della Gestione Sportiva si applicano le disposizioni, per le parti di competenza,

contenute nel Regolamento di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018.

III. Per i Collaboratori della Gestione Sportiva potranno essere previsti specifici corsi per accedere

all’esame da Direttore Sportivo, organizzati dalla FIGC o da Enti diversi dalla FIGC, accreditati o non

accreditati da quest’ultima, secondo programmi didattici e modalità d’esame appositamente stabiliti.”

Un saluto da tutto il team del Portale Dilettanti.

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