
Modifica del regolamento direttori sportivi calcio dilettanti.
In data 14/7/25 è uscito il nuovo comunicato (n.20/A) della FIGC dove vengono indicate le regole e la disciplina per i direttori sportivi nel calcio italiano.
Di seguito in calce riportiamo quanto stabilito:
“Art. 1
Elenco dei Direttori Sportivi
1. È istituito, presso la FIGC, l’Elenco dei Direttori Sportivi (di seguito “Elenco”).
2. La Commissione Dirigenti Sportivi, di cui all’art. 11 quinquies delle NOIF (di seguito “Commissione”),
provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dell’Elenco.
3. Il Direttore Sportivo svolge per conto delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, attività
concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo, con particolare riferimento alla gestione dei
rapporti fra società e calciatori, calciatrici o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive,
aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e calciatrici, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il
tesseramento dei tecnici, dei calciatori e delle calciatrici secondo le norme dettate dall’ordinamento della
FIGC.
4. In ambito professionistico lo svolgimento dell’attività di Direttore Sportivo deve risultare da contratto.
Art. 2
Corsi per Direttori Sportivi organizzati dal Settore Tecnico della FIGC
1. I corsi per Direttore Sportivo organizzati dal Settore Tecnico hanno cadenza ordinariamente annuale.
2. La frequenza ai corsi consente di accedere all’esame di cui al successivo art. 4.
3. La Commissione, sentito il Settore Tecnico, definisce il modello di bando e la documentazione da
allegare alla domanda di partecipazione ai corsi organizzati dal Settore Tecnico, nonché i programmi e le
modalità di svolgimento di detti corsi.
4. Il Settore Tecnico cura la pubblicazione dei bandi ed individua il corpo docente di ciascun corso.
Art. 3
Corsi per Direttori Sportivi organizzati da Enti diversi dalla FIGC
1. I corsi per Direttore Sportivo possono essere organizzati anche da Enti diversi dalla FIGC, accreditati o
non accreditati da quest’ultima.
2. La frequenza ai corsi consente di accedere all’esame di cui al successivo art. 4.
3. L’accreditamento viene rilasciato dalla Commissione, su richiesta dell’Ente interessato, a condizione che
siano rispettate le previsioni della “Procedura di accreditamento delle iniziative formative per l’accesso
all’esame a Direttore Sportivo”, approvata dalla Commissione, sentito il Settore Tecnico e pubblicata sul
sito istituzionale della FIGC.
4. La Commissione dispone la revoca dell’accreditamento qualora vengano meno le condizioni o i requisiti
previsti, previa comunicazione all’Ente interessato delle ragioni per le quali si intende procedere alla
revoca, concedendo un termine di quindici giorni per inviare eventuali osservazioni.
5. La richiesta di accreditamento non è obbligatoria. I corsi possono essere organizzati anche da Enti:
1) che non abbiano inoltrato richiesta di accreditamento o che, pur avendola inoltrata, abbiano ricevuto
dalla FIGC un riscontro negativo;
2) ai quali sia stato revocato l’accreditamento.
Art. 4
Esame per Direttore Sportivo
1. Possono partecipare all’esame presso il Settore Tecnico tutti coloro che abbiano conseguito un attestato
di frequentazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi organizzati dal Settore Tecnico o da Enti diversi
dalla FIGC, accreditati o non accreditati da quest’ultima, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) conseguimento di un titolo di studio non inferiore alla licenza media superiore;
b) godimento dei diritti civili;
c) non aver riportato condanne a pene detentive, con sentenza passata in giudicato, superiori ad un anno
per delitti non colposi;
d) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti a procedura di liquidazione giudiziale;
e) non essere stati assoggettati a provvedimenti di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC.
2. L’esame per Direttore Sportivo è organizzato, ordinariamente con cadenza annuale, dal Settore Tecnico
che ne definisce, in collaborazione con le strutture federali competenti, le modalità di svolgimento e il
programma didattico.
Le date delle prove d’esame sono stabilite annualmente e pubblicate sul sito istituzionale della FIGC.
3. Il programma didattico per sostenere l’esame sarà reso noto, sul sito istituzionale della FIGC,
ordinariamente entro il 31 luglio di ciascun anno.
4. Le modalità di svolgimento della prova d’esame saranno rese note, sul sito istituzionale della FIGC,
sessanta giorni prima della data fissata per sostenere la prova stessa.
5. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 6, a seguito del superamento dell’esame, l’interessato
potrà richiedere l’iscrizione all’Elenco.
Art. 5
Commissione Esaminatrice
1. Per la valutazione della prova d’esame, è istituita una Commissione esaminatrice formata da almeno
sette componenti nominati dal Consiglio federale, all’esito di apposita procedura di manifestazione
d’interesse, pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.
2. Possono essere nominati componenti della Commissione esaminatrice coloro che abbiano maturato
una esperienza pluriennale in organizzazioni sportive ricoperto incarichi tecnico-dirigenziali o che siano in
possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-legale, economico-finanziaria o di management
dello sport.
3. La Commissione esaminatrice resta in carica due anni e non è rinnovabile per più di due volte.
4. La carica di componente della Commissione esaminatrice è incompatibile con l’incarico di componente
della Commissione Dirigenti Sportivi prevista dalle NOIF.
Art. 6
Iscrizione all’Elenco
1. L’iscrizione all’Elenco comporta l’assunzione dello status di tesserato della FIGC.
2. La domanda di iscrizione all’Elenco, da formularsi su appositi moduli federali, può essere presentata alla
Commissione da coloro che:
a) abbiano superato l’esame di cui al precedente art. 4;
b) non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 8, dichiarandone l’insussistenza;
c) attestino e comprovino il possesso dei requisiti di seguito elencati:
1. avere il godimento dei diritti civili;
2. non avere riportato condanne a pene detentive, con sentenza passata in giudicato, superiori ad un
anno, per delitti non colposi;
3. non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o non essere stati sottoposti a procedura di liquidazione
giudiziale;
4. non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC.
3. La domanda di iscrizione all’Elenco deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di
cinque anni dal superamento dell’esame. Trascorso tale termine decadenziale l’interessato potrà sostenere
una nuova prova di esame.
4. Con la domanda di iscrizione all’Elenco l’interessato deve eleggere domicilio presso un indirizzo di
posta elettronica certificata. Ogni variazione di detto indirizzo deve essere comunicata tempestivamente
alla Commissione. In caso contrario, le comunicazioni si intenderanno effettuate presso l’ultimo domicilio
fornito.
5. La Commissione comunica il provvedimento di avvenuta iscrizione all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dall’interessato all’atto dell’iscrizione.
Art. 7
Sospensione e cancellazione dall’Elenco
1. La sospensione dall’Elenco è disposta dalla Commissione su richiesta motivata dell’interessato.
2. Il provvedimento di sospensione ha effetto a far data dalla comunicazione all’interessato ed è
pubblicato sul sito istituzionale della FIGC.
3. L’interessato può in qualsiasi momento richiedere il ripristino dell’iscrizione nell’Elenco.
4. La cancellazione dall’Elenco è disposta dalla Commissione nei seguenti casi:
a) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 6, comma 2;
b) sopravvenienza, in costanza di un’iscrizione attiva, di una delle cause di incompatibilità di cui al
successivo art. 8.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, la Commissione, prima di disporre la cancellazione, invia
all’interessato una comunicazione contenente le ragioni per le quali si intende procedere alla
cancellazione, concedendo un termine di quindici giorni per fornire chiarimenti o provare la regolarità
della propria posizione.
6. Il provvedimento di cancellazione ha effetto a far data dalla comunicazione da parte della Commissione
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’interessato all’atto dell’iscrizione.
Art. 8
Incompatibilità
1. L’iscrizione e la permanenza nell’Elenco sono incompatibili con la carica di componente degli organi di
controllo di società sportive, con la qualifica di agente sportivo e comunque con qualunque incarico di
mediazione e/o di assistenza nell’interesse di calciatori, calciatrici o di società, nonché con l’attività di
calciatore, calciatrice, tecnico o di tesserato di altro ruolo federale, fatto salvo quanto previsto per il
Direttore Sportivo, che abbia superato il corso per Osservatore calcistico.
2. L’incompatibilità cessa dal giorno successivo al venir meno delle condizioni di cui al precedente
comma 1.
3. I tecnici, non tesserati per alcuna società sportiva, che richiedano l’iscrizione nell’Elenco, dovranno,
previamente sospendersi dall’Albo dei Tecnici istituito presso il Settore Tecnico. La permanenza in tale
Albo, anche in assenza di esercizio effettivo dell’attività di tecnico, è condizione preclusiva all’iscrizione
nell’Elenco.
Art. 9
Efficacia dell’incarico in ambito federale
1. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la società sportiva professionistica o dilettantistica ha efficacia
nell’ordinamento federale dal momento del tesseramento.
Art. 10
Disciplina della concorrenza
1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto economico con una società sportiva
professionistica non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un
rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l’iscrizione all’Elenco, con altra società sportiva
professionistica, salvo quanto disposto dagli eventuali Accordi Collettivi o quanto disposto nei
Regolamenti delle Leghe professionistiche.
2. Il Direttore Sportivo, che abbia svolto l’incarico per una società sportiva dilettantistica, non può
svolgere, nella stessa stagione sportiva, tale attività per altra società sportiva dilettantistica partecipante
ad un campionato della medesima categoria.
Art. 11
Divieti
1. Le società sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 comma 3, devono avvalersi
esclusivamente dell’opera di soggetti iscritti all’Elenco, fatta salva la possibilità di far svolgere le predette
attività da componenti dei propri organi statutari, che abbiano il potere di rappresentare validamente e
impegnare la Società nei confronti di terzi.
Art. 12
Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti
1. Il Direttore Sportivo deve osservare le norme e i regolamenti federali, improntando in ogni occasione il
proprio operato a principi di correttezza e buona fede ed è soggetto, su deferimento della Procura
federale, alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
2. L’esercizio delle attività indicate all’art. 1, comma 3, in carenza di iscrizione all’Elenco comporta, su
deferimento della Procura federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale.
Norme Transitorie
I. Le società sportive dilettantistiche potranno avvalersi della attività dei Collaboratori della Gestione
Sportiva che abbiano acquisito detta qualifica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
II. Al Collaboratore della Gestione Sportiva si applicano le disposizioni, per le parti di competenza,
contenute nel Regolamento di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018.
III. Per i Collaboratori della Gestione Sportiva potranno essere previsti specifici corsi per accedere
all’esame da Direttore Sportivo, organizzati dalla FIGC o da Enti diversi dalla FIGC, accreditati o non
accreditati da quest’ultima, secondo programmi didattici e modalità d’esame appositamente stabiliti.”
Un saluto da tutto il team del Portale Dilettanti.