Assistenza medica nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti

L’ assistenza medica nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti

Di seguito quanto stabilito dal Comunicato ufficiale n. 7 della FIGC del 01/07/2026 per la Stagione Sportiva 2026/2027.

“Si riportano, di seguito, le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine
all’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti, a valere per la stagione sportiva
2026/2027, contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2026:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque.

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare
ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una
ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche
alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.
L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara
stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la
sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto
l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel
rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una
sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato
di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara
un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una
ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle
gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non
può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita
della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara
un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una
ambulanza con defibrillatore.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non
può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita
della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza Maschile oppure riservata a Società di Eccellenza Maschile congiuntamente a Società di Promozione Maschile.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara
un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una
ambulanza con defibrillatore.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non
può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita
della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei
competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove
dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un
medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata,
oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive
modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di
dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati
che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare
l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette
apparecchiature.
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere
comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure
previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli
impianti sportivi aperti al pubblico.”

La salute di tutti gli addetti ai lavori deve essere sempre al primo posto, un saluto dal Portale Dilettanti.

Ci piacerebbe sapere cosa ne pensate, se è abbastanza o si può fare di più !!!

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